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62 I PERMESS L.104/1992


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 Si tratta della Legge quadro per i diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
 
 Una volta che un lavoratore ha ricevuto specifica autorizzazione dalla Commissione Medica, ha diritto ad una serie di agevolazioni per l’integrazione scolastica, l’inserimento nel mondo del lavoro, la rimozione di barriere architettoniche e per facilitare l’assistenza del disabile.
 
 Vengono inoltre previsti dei PERMESSI RETRIBUITI DALLO STATO per i lavoratori disabili o per l’assistenza di persone disabili in situazione di gravità (coniuge, genitori, figli e parenti o affini entro il secondo grado).
 
 Si tratta di 2 ore di permesso giornaliero o, alternativamente 3 giorni di permesso mensile, frazionabile anche a ore o eventualmente il prolungamento del congedo parentale per assistenza del figlio con meno di tre anni.
 
 Esiste anche la possibilità di richiedere per gravi e documentati motivi familiari un periodo di congedo, continuativo o frazionato, fino a 2 anni non retribuito.
 

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